STATUTO | REGOLAMENTO |
Articolo 1
Denominazione e sede 1. E' costituita una Associazione sotto la denominazione: Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza stadi - acronimo: A.N.DE.S. 2. L'Associazione ha sede in Bomporto (Modena) Piazza Matteotti 25 3. Il Consiglio Direttivo può, con propria deliberazione, trasferire la sede nell’ambito comunale/nazionale, nonché istituire, sia in Italia che all’estero, altre sedi, sezioni staccate, rappresentanze, uffici e delegazioni ove svolgere attività accessorie e strumentali alle proprie finalità. 4. L’eventuale variazione di sede legale non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto. 5. L’Associazione ha il diritto esclusivo all’uso dell’acronimo A.N.DE.S.
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Articolo 1 Denominazione e sede 1. La concessione dell’utilizzo dell’acronimo e del logo A.N.DE.S. a terzi deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo. 2. Solo i soci ordinari e fondatori sono autorizzati all’utilizzo del titolo di “socio A.N.DE.S.” per i soli fini di natura non commerciale, ad eccezione della promozione della propria figura di delegato alla sicurezza. Eventuali altri casi devono essere sottoposti al vaglio del Consiglio Direttivo. |
Articolo 2
Fini ed attività 1. L'associazione non ha fini di lucro ed è apartitica. 2. L'Associazione ha per scopi:
3. E’ fatto divieto alla Associazione svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, comunque in via non prevalente. 4. Per la realizzazione dei propri scopi, A.N.DE.S. può aderire e/o collaborare con altre organizzazioni italiane, europee ed internazionali private e pubbliche operanti nei settori ad essa affini. 5. L’Associazione non potrà procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. 6. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. |
Articolo 2
Fini ed attività 1. A.N.DE.S. in qualità di ente di formazione accreditato presso l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive può tenere dei corsi di formazione per le figure definite nel D.M. 8 agosto 2007 s.m.i. limitatamente ai ruoli di coordinatore di settore, responsabile di funzione e delegato alla sicurezza. 2. I soci A.N.DE.S. si impegnano a non partecipare, in qualità di docente, a cosi di formazione per delegati organizzati da altri enti formativi, ivi compresi i corsi organizzati dalla stessa società calcistica di appartenenza, salvo che il Consiglio Direttivo non rilasci apposita autorizzazione scritta. |
Articolo 3 Associati 1. I Soci si dividono in Fondatori, Ordinari, Sostenitori, Benemeriti e Onorari. Non è ammessa la categoria di Socio temporaneo. I requisiti di iscrizione alla varie categorie sono regolati nello Statuto e nel Regolamento associativo. 2. Sono Soci Fondatori le persone fisiche che oltre ad aver sottoscritto l’atto fondativo di A.N.DE.S. siano anche in possesso dell’attestato di delegato alla sicurezza rilasciato da ente abilitato ed abbiano preso parte ad almeno uno dei momenti formativi annuali organizzati da A.N.DE.S. I soci Fondatori sono equiparati ai soci ordinari per quel che concerne diritti ed obblighi in ambito associativo. 3. Possono essere Soci Ordinari le persone fisiche in possesso dell’attestato di delegato alla sicurezza secondo i dettami del D.M. 8 agosto 2007 s.m.i. rilasciato da un ente abilitato e riconosciuto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e che abbiano seguito le ore di formazione previste dal regolamento. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. 4. Possono essere Soci Onorari le persone fisiche che abbiano acquisito meriti particolari nei confronti dell’attività dell’Associazione. Vengono nominati dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. 5. Possono essere Soci Benemeriti le persone fisiche che abbiano dato prova di capacità dirigenziale, organizzativa, e dimostrino un vivo interesse nei confronti dell’Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. 6. Possono essere Soci Sostenitori chiunque (persona fisica, ente o Società) intenda propagandare la disciplina dell’Associazione in varie forme o mediante sostegno finanziario. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. 7. Possono essere Soci simpatizzanti chiunque (persona fisica, ente o Società) intenda condividere la disciplina dell’Associazione in varie forme. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. 8. L’aspirante Socio al momento della domanda di iscrizione deve prendere conoscenza dello Statuto, del Regolamento e del Codice deontologico dell’Associazione, che diventano vincolanti per esso al momento di accettazione della domanda. 9. L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può tuttavia, in caso di particolare necessità, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. L’Associazione può avvalersi di tali prestazioni secondo le modalità e le forme previste dalla legge. 10. L'eventuale assunzione di lavoratori dipendenti deve essere preventivamente autorizzata dall'Assemblea generale dei Soci. La quota associativa 11. La quota associativa deve essere versata dal Socio nei termini stabiliti dal Regolamento. 12. Il mancato pagamento della quota associativa è causa di estinzione del rapporto associativo. 13. La quota associativa non è trasmissibile, né restituibile né rivalutabile. |
Articolo 3 Associati 1. Sono soci le persone, fisiche e giuridiche, la cui domanda di ammissione sia accettata dall’organo competente per Statuto, che abbiano versato, ove dovuta, la quota sociale nei termini previsti dall'Assemblea e che abbiano provveduto all’espletamento degli altri obblighi connessi all’iscrizione. 2. L’ammissione tra i Soci Ordinari dei richiedenti che abbiano un attestato di delegato alla sicurezza rilasciato da un ente di formazione esterno ad A.N.DE.S. richiede il superamento del test dei saperi minimi a cui il candidato deve sottoporsi. Fino al superamento di tale esame l’aspirante Socio verrà considerato da A.N.DE.S. come Socio Sostenitore. 3. I Soci Fondatori e Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto e sono eleggibili negli organi associativi. 4. I Soci Fondatori ed Ordinari che non rientrino in tutte le prescrizioni di cui all’art. 3 dello Statuto (o abbiano perso i requisiti previsti dal D.M. 8 agosto 2007 s.m.i. e relativi allegati), o che non abbiano preso parte ad almeno 6 ore l’anno di aggiornamento (con possibilità di integrare la formazione entro i 6 mesi successivi) presso la scuola di formazione di A.N.DE.S. o di enti terzi e convalidate dal Consiglio Direttivo di A.N.DE.S., per tutto il periodo di assenza dei requisiti fin qui definiti, sono annoverati in A.N.DE.S. come Soci Sostenitori. 5. L’ANDES si impegna ad organizzare almeno due eventi l’anno e i Soci fondatori e ordinari si impegnano a partecipare ad entrambe le manifestazioni. L’assenza a due eventi consecutivi comporta la decadenza del titolo di socio fondatore o ordinario il socio medesimo verrà annoverato come Socio Sostenitore. 6. La decadenza provvisoria del titolo di Socio fondatore o ordinario verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo e sarà notificata al Socio dalla segreteria dell’ANDES via e-mail (all’ultimo indirizzo di posta elettronica comunicato dal Socio alla segreteria). 7. Avverso la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso notificato alla segreteria via e-mail entro e non oltre trenta giorni dalla data di notifica. Il Consiglio Direttivo si determinerà sul ricorso entro i successivi trenta giorni. Tale ultima decisione sarà inappellabile. 8. La perdita, anche temporanea, del titolo di Socio Fondatore è definitiva anche in caso di perdita temporanea dei requisiti. Il Socio verrà annoverato in A.N.DE.S. al più come Socio Ordinario. E’ tuttavia ammesso ricorso al Consiglio Direttivo che, valutata l’istanza può disporre la conservazione del titolo. 9. I soci onorari non hanno diritto di voto in Assemblea, non sono eleggibili negli organi dell’Associazione e non pagano la quota associativa; essi hanno, tuttavia, la possibilità di effettuare all’Associazione libere offerte. 10. I soci benemeriti non hanno diritto di voto, non sono eleggibile negli organi dell’Associazione e non pagano la quota associativa; essi hanno, tuttavia, la possibilità di effettuare all’Associazione libere offerte. 11. I soci sostenitore/simpatizzante non hanno diritto di voto e non sono eleggibili negli organi dell’Associazione. 12. In caso di assenza degli aggiornamenti di cui all’art. 3§4 del presente regolamento, il Socio viene inserito in A.N.DE.S. come sostenitore per un anno. In questo periodo dovrà colmare le lacune degli aggiornamenti prendendo parte a tutti i momenti formativi organizzati dall’Associazione in quell'anno. 13. I potenziali Soci Onorari e Benemeriti possono essere indicati da tutti gli Organi associativi, così come anche dai singoli soci, e possono essere incaricati, una volta eletti, per compiti particolari. 14. Viene fatto carico all’Organo proponente di comunicare la nomina a socio benemerito o onorario al relativo interessato. Se la proposta è avanzata da singoli soci, la comunicazione dell’avvenuta nomina è fatta dalla segreteria. L'acquisizione del titolo di socio ordinario o sostenitore è determinata dalla segreteria. 15. I Soci che siano iscritti anche ad altre realtà concorrenti di A.N.DE.S., laddove ne avessero facoltà, non possono esercitare il diritto di voto nella votazione in cui sussiste il conflitto di interesse. 16. Non possono essere Soci ordinari o fondatori i soci che, esercitando l’attività di delegato alla sicurezza, abbiano anche un comportamento che può far insorgere un conflitto di interesse con i fini o gli scopi associativi o abbiano interessi commerciali ed economici che configurino (direttamente o indirettamente) un conflitto di interesse con i fini e gli scopi associativi. Tali Soci non potranno in nessun caso assumere cariche sociali all’interno dell’ANDES. Articolo 3-bis Domanda di iscrizione 1. L’organo competente a ricevere la domanda di iscrizione è la segreteria. 2. La domanda d’iscrizione deve essere redatta su apposito modulo approvato dal Consiglio Direttivo. 3. Alla domanda di iscrizione va allegato l’attestato di delegato alla sicurezza rilasciato da un ente abilitato e riconosciuto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, gli attestati di aggiornamento professionali ed eventuali altri documenti indicati sul modulo di iscrizione stesso. 4. La domanda di iscrizione è valutata discrezionalmente dall’organo competente, o su delega dello stesso, dalla Commissione Tecnico-Scientifica, che può, tramite votazione a maggioranza, accoglierla o respingerla: in quest’ultimo caso ne dà comunicazione scritta e motivata al richiedente. 5. Il diniego di accettazione può essere impugnato dal richiedente con ricorso scritto all’organo competente inviato con raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15 (quindici) giorni dalla ricevuta comunicazione, che si esprimerà nella prima adunanza utile. Nel frattempo la posizione dell’aspirante Socio rimane sospesa e lo stesso non può vantare alcun diritto nei confronti dell’Associazione. 6. Nessuna domanda di associazione verrà presa in considerazione, se non risulterà versata la quota associativa di competenza. 7. Nel caso in cui la domanda di associazione venisse respinta, la quota non verrà restituita ma verrà considerata come un’elargizione fatta per il perseguimento dei fini associativi. Articolo 3-ter Quote associative e contributi straordinari Pagamento della quota 1. La quota associativa deve essere versata (data valuta e data versamento) entro il 31 agosto di ogni anno o, con la mora, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno. 2. Pagano la quota associativa intera i Soci Fondatori e i Soci Ordinari. 3. I Soci Sostenitori persone fisiche pagano una quota associativa il cui importo minimo non può essere inferiore alla quota dovuta dai Soci Ordinari. I Soci Sostenitori persone giuridiche pagano una quota associativa il cui ammontare è definito dall’Assemblea generale dei Soci o, su delega di questa, dal Consiglio Direttivo. 4. Non pagano la quota associativa i Soci Benemeriti e i Soci Onorari e Simpatizzanti. 5. L’ammontare delle quote associative è deciso annualmente dall’Assemblea generale dei Soci. Determinazione degli importi della quota associativa 6. La determinazione degli importi della quota associativa deve essere deliberata dall’Assemblea generale dei Soci almeno tre mesi prima dall’inizio del nuovo anno sociale. 7. Per iscrizioni che avvengono infra-anno sociale, l’ammontare della quota associativa dovuta dall’aspirante Socio è definito secondo i criteri approvati dall’Assemblea generale dei Soci al momento della definizione delle quote associative per il nuovo anno sociale. 8. Laddove non ridefiniti, verranno adottati gli ultimi criteri approvati dall’Assemblea generale dei Soci. Versamento delle quote associative 9. Le modalità di versamento della quota associativa sono stabilite dal Consiglio Direttivo. 10. Il versamento ritardato oltre il 31 agosto comporta la maggiorazione della quota del 10% (dieci per cento). Oltre il 30 settembre il mancato versamento comporta automaticamente l’estinzione del rapporto associativo e la perdita di tutti i relativi diritti nonchè l'eventuale appartenenza ad eventuali organi associativi in cui il Socio moroso sedeva. L’eventuale re-iscrizione dovrà seguire le regole previste dallo Statuto e del Regolamento vigente. 11. In occasione della prima assemblea utile verranno distribuite ai vari Soci le tessere sociali. In caso di richiesta di invio mediante corrispondenza, le spese della spedizione sono a carico del Socio richiedente. Contributo straordinario 12. L’Assemblea generale dei Soci, su richiesta del Consiglio Direttivo, può deliberare un contributo straordinario definendone l’entità e la finalità. Il contributo è da intendersi obbligatorio.
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Articolo 4 Decadenza ed esclusione dei soci 1. La qualità di Socio si perde per: a. decesso, b. dimissioni; c. morosità protrattasi oltre la data del 31 agosto, con possibilità di ravvedimento entro il 30 settembre; d. esclusione, per chi ha gravi comprovati motivi e comportamenti contrari alle finalità associative, per il mancato rispetto del Regolamento, del Codice Deontologico ed in generale dei documenti che regolano la vita associativa, per l’utilizzo non autorizzato del nome dell’Associazione, per azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell’Associazione, o chi, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. 2. È escluso di diritto dall’Associazione anche il Socio che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 416 bis e 588 del Codice Penale. 3. Il provvedimento di esclusione è assunto dal Consiglio Direttivo con atto specifico ed entra in vigore immediatamente. Lo stesso deve essere notificato dalla prima Assemblea generale ordinaria dei Soci utile. Il socio escluso può fare ricorso al collegio dei probi viri contro il provvedimento. 4. I provvedimenti di decadenza e di esclusione non comportano la restituzione della quota associativa al Socio interessato.
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Articolo 4 Decadenza ed esclusione dei soci 1. I provvedimenti di decadenza diventano esecutivi a seguito di delibera del Consiglio Direttivo stesso. 2. La comunicazione dell’avvenuta decadenza viene comunicata dalla segreteria al socio interessato mediante lettera presso l’indirizzo di residenza ovvero mediante mail alla casella di posta elettronica del Socio interessato entro 7 (sette) giorno dal pronunciamento del Consiglio Direttivo. 3. Per provvedimenti adottati a seguito del punto d dell’art. 4 dello Statuto, nella comunicazione di decadenza devono essere indicati, in modo dettagliato, anche i motivi che hanno portato all’assunzione del dispositivo. |
Articolo 5 Diritti e doveri dei soci 1. Tutti i soci persone fisiche devono essere maggiorenni. Doveri dei soci 2. Ogni socio ha l’obbligo di conoscere e di rispettare lo Statuto, il Regolamento, il Codice Deontologico vigente ed, in generale, i documenti che regolano la vita associativa, compresi gli altri regolamenti interni eventualmente adottati, segnalare al Consiglio Direttivo quei Soci che esercitano il ruolo di delegato in modo contrario a quanto stabilito dalle Leggi, dallo Statuto, dal Regolamento e dal Codice Deontologico laddove ne venga a conoscenza, nonché pagare la quota associativa annuale e partecipare all’Assemblea generale dei Soci (in persona o mediante delega). Diritti dei soci 3. Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto di fruire dei vantaggi inerenti ai fini e alle attività dell’Associazione nei modi e nelle forme previsti del presente Statuto e dal Regolamento. 4. Tutti i soci in regola con il pagamento godono, altresì, del diritto di partecipazione nelle Assemblee generali dei Soci nonché dell’elettorato attivo e passivo nei limiti e secondo le forme previste dallo Statuto e dal Regolamento. 5. Ogni Socio ha diritto di recedere dall’Associazione dandone comunicazione scritta alla segreteria. Il recesso è efficace dalla comunicazione e non dà diritto alla restituzione della quota. Il recesso è irrevocabile.
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Articolo 5 Diritti e doveri dei soci 1. Ogni Socio può promuovere, coordinare, realizzare, tenere o intervenire a conferenze o corsi di formazione/aggiornamento purché non si configuri un conflitto di interessi con i fini e gli scopi associativi. 2. Il mancato pagamento della quota associativa, nei termini previsti dallo Statuto, dal Regolamento ed in generale dai documenti che regolano la vita associativa, determina l’estinzione del rapporto associativo e la decadenza immediata da ogni carica associativa. |
Articolo 6 Organi 1. Gli organi sociali sono:
2. Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell’interesse dell’Associazione, documentate ed preventivamente autorizzate dal Presidente dell’Associazione.
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Articolo 6 Organi 1. Ogni Socio che intenda candidarsi a cariche sociali nazionali deve inviare alla segreteria il suo curriculum vitae almeno un mese prima delle elezioni e una dichiarazione di intenti con l’eventuale programma che intende perseguire. Tali informazioni saranno diramate dalla segreteria a tutti i Soci. 2. La non partecipazione di un componente di un organo associativo (Consiglio Direttivo, Commissione, Collegio dei probiviri, etc.) protrattasi per 4 (quattro) sedute consecutive dell’organismo stesso e non motivate, fa decadere il componente da membro dell’organismo e la sua riammissione è sottoposta discrezionalmente al Consiglio Direttivo. |
Articolo 7 Il Consiglio direttivo 1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri nominati dall’Assemblea generale dei Soci e scelti esclusivamente tra coloro che, al momento della nomina, risultano Soci ordinari o fondatori. 2. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. 3. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea generale dei Soci. |
Articolo 7 Il Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo si intende decaduto se si dimettono almeno la metà dei consiglieri in carica. |
Articolo 8 Modalità di convocazione e validità di costituzione del Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o se ne è fatta richiesta da almeno 2 (due) Consiglieri. 2. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, mail o fax ai singoli Consiglieri ovvero mediante avviso affisso presso la sede della Associazione o sul sito internet. 3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente. 5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. 6. In caso di necessità il Presidente può convocare un Consiglio Direttivo con carattere di urgenza mediante convocazione da inviarsi (secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo) almeno 12 ore prima della data fissata per la riunione. |
Articolo 8
Modalità di convocazione e validità di costituzione del Consiglio Direttivo 1. I verbali del Consiglio Direttivo si considerano sottoscritti se il Consigliere interessato invia alla segreteria una mail dall’indirizzo di posta che, dagli archivi della segreteria, risulta da lui utilizzato riportando in allegato il verbale e la dicitura “approvato”. 2. Il verbali del Consiglio Direttivo devono essere pubblicati sul sito nella parte riservata in modo da dare la possibilità a tutti i Soci di prendere visione di quanto deliberato. 3. Gli organi assembleari possono riunirsi mediante video e/o tele conferenza. La condizione essenziale per la validità della riunione mediante video e/o teleconferenza tra la sede e i partecipanti è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo stabilito nella convocazione. 4. Qualora la riunione si tenesse tramite video e/o tele conferenza, laddove qualche Consigliere avesse problemi di connessione e non potesse prendere parte a qualche votazione, questa viene sospesa e rimandata a quando il Consigliere potrà prendere parte alla discussione e votazione. 5. Qualora per effetto dello sviluppo della tecnologia vi potesse essere la possibilità di utilizzo di altre forme di convocazione, di riunione e di votazione, le suddette forme potranno essere adottate e tali nuove forme dovranno garantire comunque oltre alla possibilità per tutti i Soci, di ricevere l'avviso di convocazione, il rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.
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Articolo 9 Compiti del consiglio direttivo 1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
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Articolo 9
Compiti del consiglio direttivo [omissis] |
Articolo 10 Dimissioni membri del Consiglio Direttivo 1. In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvederà nella prima riunione utile alla sua sostituzione chiedendone la ratifica alla prima Assemblea generale dei Soci utile. 2. Nel caso di dimissioni o impedimento a svolgere i suoi compiti del Presidente del Consiglio Direttivo, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente vicario fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nella prima Assemblea generale dei Soci utile. 3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. 4. Al verificarsi di tale evento, dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’Assemblea ordinaria generale dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. 5. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto. |
Articolo 10 Dimissioni membri del Consiglio Direttivo 1. In caso di dimissioni o di decadenza di un membro del Consiglio Direttivo, il sostituto sarà scelto, per ordine di preferenze acquisite, tra i candidati non eletti. Nel caso di due o più candidato con votazioni ex-equo la scelta dell’eletto verrà decisa dai membri del Consiglio Direttivo in carica con votazione a scrutinio segreto. 2. Laddove non vi fossero candidati non eletti l’elezione avverrà per cooptazione da parte dei membri del Consiglio Direttivo in carica. 3. In caso di decadenza di un consigliere per i motivi di cui all’art. 6 punto 2 del presente Regolamento, il suo sostituto verrà sarà scelto secondo le modalità indicata ai commi 1 e 2 del presente articolo. |
Articolo 11 L’Assemblea generale dei Soci 1. L’Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione e può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria. 2. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. 3. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. 4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente vicario. In assenza o impedimento anche di quest’ultimo il presidente è scelto tra i Soci Fondatori o Ordinari presenti aventi diritto di voto secondo le modalità definite dal Regolamento. 5. Il Presidente dell’Assemblea propone un segretario che è designato dall’Assemblea con votazione a maggioranza. 6. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe (avvalendosi, in necessità di una apposita commissione all'uopo definita - c.d. Commissione di verifica dei poteri) ed in generale il diritto di intervento in Assemblea. 7. L'allontanamento di uno o più Soci durante lo svolgimento dell’Assemblea, dopo la sua costituzione, non incide sulla determinazione del "quorum" costitutivo, dovendosi aver riguardato a tal fine unicamente al momento iniziale della riunione. 8. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, che verrà riportato sul libro delle Assemblee dei Soci. 9. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto economico. 10. L’Assemblea straordinaria può essere convocata su domanda motivata e firmata dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci. In questo ultimo caso la convocazione è atto dovuto da parte del Presidente. |
Articolo 11 L’Assemblea generale dei Soci: convocazione dell’Assemblea generale dei soci 1. L’Assemblea generale dei Soci è convocata dal Presidente dell’Associazione su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di un organo competente. 2. Se il Presidente non convoca l’Assemblea, e laddove nessuno dei membri del Consiglio Direttivo assolva alla funzione, provveda entro 20 (venti) giorni con urgenza il Segretario dell’Associazione. 3. L’Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l’eventuale relativa documentazione utile. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere fissato il giorno e l’ora della seconda convocazione, laddove la prima andasse deserta. |
Articolo 12 Diritti di partecipazione in assemblea 1. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i Soci in regola nel pagamento della quota associativa annuale. 2. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se amministratori, salvo, in questo caso, per l’approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri. Ogni socio può al massimo rappresentare tre soci deleganti oltre a sé stesso. 3. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del Codice Civile. |
Articolo 12 Commissione di verifica dei poteri 1. La Commissione di verifica dei poteri è costituita dal Presidente dell’Assemblea e da tre membri designati dal Consiglio Direttivo. 2. Almeno 2 (due) ore prima la costituzione dell’Assemblea, la Commissione verifica la documentazione pervenuta in segreteria, redigendo apposito verbale. 3. Non verranno accettate deleghe che non siano pervenute in forma scritta con firma autografa del delegante e del delegato. 4. In deroga all’art. 12§3 del presente regolamento è lasciata al Presidente dell’Associazione la facoltà di considerare valide le deleghe che arrivassero in modalità elettronica in cui deve essere necessariamente indicato, pena la nullità, gli estremi del delegante e del delegato. 5. Non verranno accettate deleghe pervenute dopo l’apertura dei lavori assembleari. |
Articolo 13 Assemblea ordinaria 1. I soci sono convocati in Assemblea generale ordinaria mediante comunicazione scritta, inviata dal Presidente, via fax o e-mail, diretta a ciascun socio (ovvero mediante il sito internet), contenente l’ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. 2. L’assemblea:
3. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata:
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Articolo 13 Poteri del Presidente dell’Assemblea 1. Il Presidente dell'Assemblea:
2. In caso di impedimento a presiedere l’assemblea da parte del presidente e/o del voce presidente, i Soci con diritto di voto presenti in Assemblea eleggono il Presidente dell’Assemblea tra coloro che si propongono o siano proposti. 3. In caso di elezione alle cariche sociali, la presidenza non può essere assunta dai membri in scadenza o da quelli che risultano candidati. 4. Prima di passare all'ordine del giorno, il Presidente dell’Assemblea porta a conoscenza dell'Assemblea le comunicazioni che la riguardano. |
Articolo 14 Assemblea straordinaria 1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente su indicazione del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta, via fax o e-mail, diretta a ciascun socio (ovvero mediante in sito), contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni lavorativi prima di quello fissato per l’adunanza. 2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: a. approvazione e modificazione dello statuto; b. designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di quest’ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione; c. scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione. 3. Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie possono essere abbinate. |
Articolo 14 Mozioni d’ordine, raccomandazioni e votazioni Mozioni d’ordine 1. Le mozioni d’ordine possono avere per oggetto solo la richiesta di modifica della successione della discussione sugli argomenti posti all’ordine del giorno. Esse devono essere presentate al Presidente dell’Assemblea prima dell’inizio della discussione sull’ordine del giorno. L’Assemblea ha facoltà di respingerle o accettarle con votazione per alzata di mano. Raccomandazioni 2. Le raccomandazioni possono avere per oggetto qualsiasi argomento, anche non inserito nell’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea. Le raccomandazioni sono intese a promuovere una deliberazione da parte dell’Assemblea, e devono essere presentate per iscritto da almeno la metà dei voti totali rappresentati in Assemblea. 3. E’ facoltà dell’Assemblea respingere la raccomandazione ovvero di accettarla con votazione per alzata di mano. 4. L’accettazione della raccomandazione da parte di una Assemblea non totalitaria comporta l’obbligo di inserire l’oggetto della deliberazione all’ordine del giorno dell’Assemblea immediatamente successiva. Votazioni 5. Le votazioni in Assemblea si effettuano o a scrutinio segreto o per chiamata nominale o per alzata di mano o per acclamazione. 6. Il Presidente può proporre all’Assemblea il tipo di votazione che ritiene opportuno fatte salve le deliberazioni concernenti le elezioni che si adottano a scrutinio segreto. 7. Ove la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto richieda che la votazione avvenga a scrutinio segreto, la richiesta deve essere accolta. 8. L’Assemblea nomina due scrutatori, i quali affiancano il Presidente nelle votazioni a scrutinio segreto, o per appello nominale o per alzata di mano. 9. Delle riunioni viene redatto verbale controfirmato dal Presidente dell’Assemblea. Rinvio al regolamento dell’Assemblea 10. Ulteriori dettagli e specificazioni inerenti lo svolgimento dell’Assemblea dei Soci è rinviato al Regolamento dell’Assemblea dei Soci che dovrà essere redatto e specificare nonchè estendere quanto riportato nello Statuto e nel Regolamento circa il suo svolgimento. |
Articolo 15 Validità assembleare
1. Le assemblee (sia ordinarie che straordinarie) in prima convocazione sono validamente costituite con la presenza di almeno metà degli associati e deliberano con il voto favorevole della metà dei presenti più uno. 2. In seconda convocazione le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e deliberano con il voto favorevole della metà dei rappresentati più uno. 3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. 4. Per modificare lo Statuto occorre che siano presenti o rappresentati in prima convocazione il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei rappresentati. In seconda convocazione tale limite è ridotto ad un quarto più uno degli aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei rappresentati.
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Articolo 15 Convocazione e svolgimento delle Assemblee e dei Consigli Convocazione delle Assemblee e dei Consigli 1. Tutte le convocazioni da effettuarsi ai sensi dello Statuto e del regolamento associativo si fanno, ove non diversamente disposto, mediante avviso scritto, spedito per posta o con mezzo elettronico o diffuso tramite il portale dell’Associazione o pubblicato sui mezzi di comunicazione associativa almeno 5 (cinque) giorni prima della convocazione. 2. Per le convocazioni effettuate con posta elettronica certificata fa testo la ricevuta di accettazione emessa dal gestore. 3. La pubblicazione della notifica di convocazione si ritiene assolta anche mediante pubblicazione dell’informativa sul sito dell’A.N.DE.S. 4. Ogniqualvolta lo Statuto o il Regolamento fanno riferimento all’invio di una data convocazione essa si intende efficace dal momento in cui è spedita. Il Presidente è tenuto a conservare la documentazione comprovante l’avvenuta spedizione. |
Articolo 16 Il Presidente 1. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio con i più ampi poteri e cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. 2. Il mandato del presidente ha durata tre anni. 3. Il Presidente può essere rieletto. 4. Il Presidente, nell’espletamento delle proprie funzioni può ricorrere alla collaborazione di consulenti esterni. 5. Tali nomine, proposte dal Presidente, devono essere autorizzate dal Consiglio Direttivo. |
Articolo 16 Il Presidente 1. Se nel corso del mandato il Presidente rinuncia all’incarico, od in caso di dimissioni, le relative funzioni vengono assunte ad interim dal Vicepresidente Vicario che deve convocare le elezioni entro sei mesi dalla sua assunzione di ruolo, convocando l’Assemblea generale dei Soci per la nomina del nuovo Presidente. 2. Se il Vicepresidente Vicario non provvede, la convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata con urgenza dal Segretario. 3. La sfiducia al Presidente viene esercitata in Assemblea generale, attraverso una mozione scritta su richiesta firmata dai Soci rappresentanti almeno la maggioranza assoluta dei voti totali. La mozione viene discussa nella successiva seduta stabilita dalla Assemblea, sentito il Presidente che deve così provvederne alla convocazione. Nella seduta così stabilita la mozione viene votata con la maggioranza assoluta dei voti rappresentati. 4. In caso di sfiducia il Presidente decade e il Vicepresidente vicario assume le relative funzioni, convocando, entro sei mesi, l’Assemblea elettiva. Se il Vicepresidente non provvede si applica il comma 2 del presente articolo.
Modalità di elezione del Presidente 1. Il Socio che intenda candidarsi alla Presidenza Nazionale deve comunicare, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dalla data dell’elezioni, alla Segreteria la propria candidatura. Egli deve avere almeno 36 (trentasei) mesi consecutivi di iscrizione all’Associazione come Socio Ordinario e non aver subito sanzioni disciplinari passate in giudicato in ambito associativo. Non può candidarsi il Socio di cui all’art. 3 commi 6, 7 e 8 del presente Regolamento . 2. Il candidato Presidente dovrà, all’atto della candidatura, indicare i nomi dei vicepresidenti con i quali intende svolgere il mandato, nonché il suo programma e i membri che lo affiancheranno nel Consiglio Direttivo. 3. Ricevute tutte le candidature, il Segretario ne dà comunicazione immediata ai Soci. 4. Le elezioni vengono eseguite con una scheda unica per il Presidente. Il voto al candidato Presidente è automaticamente conferito ai vicepresidenti e ai membri del Consiglio Direttivo da lui proposti. 5. E’ eletto Presidente Nazionale il candidato che ha raccolto la maggioranza dei voti. 6. Nell’ipotesi in cui vi sia un solo candidato, l’elezione risulterà valida se il candidato Presidente avrà ottenuto almeno i voti favorevoli della metà più uno dei voti rappresentati in Assemblea.
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Articolo 17 Il vicepresidente 1. Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di una sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. |
Articolo 17 Il vicepresidente 1. Possono essere eletti più vicepresidenti che coadiuvano il Presidente. 2. Tra questi viene nominato il vicepresidente vicario a cui compete sostituire il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo. |
Articolo 18 Collegio dei Probiviri 1. L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri composto da cinque o sette membri. Le decisioni sono valide se assunte dalla maggioranza degli eletti. Le elezioni avvengono secondo le modalità previste dal Regolamento dei Probiviri. I componenti restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri nomina nel suo interno un Presidente ed un Segretario del collegio. 2. Il Collegio è competente su tutte le controversie che dovessero insorgere tra associati o tra questi e l’Associazione, per le violazione dei doveri associativi e/o legati allo svolgimento dell’attività professionale, secondo le modalità previste dal Codice Deontologico e dagli altri documenti della vita associativa. 3. Il Collegio dei Probiviri giudica anche sulle impugnazioni deliberate di cui all’art. 18-ter del presente Statuto. Procedimenti disciplinari 4. Al Socio che si è reso responsabile di comportamenti contrari ai principi, agli scopi, allo spirito ed alle scelte dell'Associazione, nonché alle norme e ai principi contenuti nel presente Statuto e nel Regolamento nel Codice Deontologico, saranno comminate sanzioni secondo quanto previsto dal Regolamento del Collegio dei Probiviri.
Art. 18-bis Commissioni nazionali 1. Le Commissioni Nazionali permanenti hanno funzione consultiva nelle rispettive aree di competenza ed emettono relazioni e documenti di supporto all’attività del Consiglio Direttivo. 2. Altre commissioni e/o gruppi di lavoro non permanenti possono essere istituite all’occorrenza. Esse sono nominate dal Consiglio Direttivo ed hanno la funzione di esaminare ed approfondire tematiche a loro sottoposte. Art. 18-ter Impugnazioni delle delibere 1. È possibile impugnare le delibere assunte dagli Organi associativi collegiali per i seguenti motivi: a. Vizi di convocazione dell’Organo deliberante; b. Vizi di costituzione dell’Organo deliberante; c. Vizi di votazione dell’Organo deliberante; d. Contrarietà della delibera alla Legge, allo Statuto ed al Regolamento. 2. La delibera non può essere annullata: a. per la partecipazione di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; b. per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta; c. per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che tali difetti impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della delibera. 3. L'annullamento della delibera ha effetto rispetto a tutti i Soci ed obbliga gli Organi associativi a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. 4. In ogni caso sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della delibera. 5. La delibera può essere impugnata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul sito www.associazioneandes.it. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e non può essere più impugnata. |
Articolo 18 Collegio dei Probiviri 1. Può candidarsi alla carica di Proboviro il Socio con almeno tre anni consecutivi di iscrizione all’Associazione come Socio Fondatore od Ordinario e che non abbia subito sanzioni disciplinari passate in giudicato in ambito associativo. Non può candidarsi il Socio di cui all’art. 3 commi 9, 10 e 11 del presente Regolamento 2. [omissis] 3. Per l'elezione del Collegio dei Probiviri, sull’unica scheda elettorale vengono indicati fino a 10 (dieci) nomi. 4. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro effettivo del collegio, il probiviro sostitutivo viene scelto in ordine di voto tra i membri supplenti. A parità di voto dei supplenti, il sostituto viene scelto a scrutinio segreto tra i membri in carica del Collegio. Provvedimenti disciplinari 5. La denuncia avverso un Socio per presunto comportamento contrario ai principi, agli scopi, allo spirito ed alle scelte dell'Associazione, nonché alle norme di cui allo Statuto, al Regolamento, al Codice Deontologico o agli altri documenti inerenti la vita dell’Associazione, può essere fatta da parte di uno o più Soci o da parte di un Organo associativo e va inviata con lettera raccomandata, ovvero mediante mail, al Collegio Nazionale dei Probiviri che delibera entro 90 (novanta) giorni. Scaduto tale termine il Collegio dei Probiviri è integrato dal Consiglio Direttivo che dovrà deliberare entro 30 (trenta) giorni. Se ancora non si riuscisse ad emettere una sentenza, la delibera è demandata al solo Consiglio Direttivo. Resta inteso che in nessuna di queste fai può prendere parte come membro del collegio giudicante un Socio che, avendone diritto, è parte coinvolta nel procedimento oggetto della discussione. 6. Il Presidente del Collegio, ricevuta la denuncia ne dà immediata comunicazione per iscritto al Presidente dell’Associazione che tramite la segreteria notifica l’inizio del procedimento all’interessato. La comunicazione al Presidente dell'Associazione deve contenere la enunciazione sommaria dei fatti. 7. Lo stesso Presidente, o un componente del Collegio da lui delegato, raccoglie le opportune informazioni e i documenti che reputa necessari ai fini dell'istruttoria. Deve, altresì, con l'assistenza del Segretario, ascoltare l'interessato, previa sua convocazione, il quale potrà comunque presentare memorie scritte e produrre documenti. Dell'audizione è redatto verbale, controfirmato dall'interessato (o in alternativa approvato tramite mail). 8. Terminata l'istruttoria, colui che l'ha condotta riferisce al Collegio per le conseguenti deliberazioni. Il Collegio, se la denuncia risulta manifestamente infondata o irrilevante, archivia il caso e ne dà comunicazione all'interessato ed al denunciante. Diversamente, il Presidente fissa la data e la sede della seduta in cui sarà discusso il caso e lo inserisce nell'ordine del giorno di quella seduta. Nomina in seno al Collegio il relatore, dispone la citazione del Socio incolpato e cura che del giorno della seduta sia data comunicazione al denunciante, invitandolo a comparire (anche mediante tele o video conferenze). 9. Nella seduta stabilita, il relatore espone i fatti e le risultanze emerse dall'istruttoria. Vengono, quindi, sentiti il denunciante e l'incolpato, ove siano presenti, i quali sottoscrivono il verbale (o in alternativa lo approvato tramite mail). Chiusa la trattazione orale, il Collegio decide. 10. Per ogni seduta è redatto apposito verbale contenente: a. Il giorno, mese ed anno; b. I nomi dei componenti il Collegio intervenuti; c. I giudizi esaminati e le questioni trattate; d. I provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento. I dispositivi delle decisioni sono riportati nel verbale. 11. La decisione è redatta dal relatore e deve contenere una concisa esposizione dei fatti, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui si è formata e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario. Essa è depositata in originale negli uffici della Segreteria e notificata immediatamente in copia integrale all'interessato ed al denunciante, a cura del Presidente dell’Associazione su indicazione del Presidente del Collegio. 12. Per tutto quanto qui non contemplato o specificato si rimanda al regolamento interno del Collegio dei Probiviri. Art. 18-bis Commissioni nazionali 1. Sono costituite le seguenti Commissioni Nazionali Permanenti: a. Commissione Segreteria e Coordinamento Nazionale: finalizzata alla gestione documentale dell’Associazione e alla raccolta di informazioni e problematiche varie sollevate dai vari Soci per poi sottoporre le stesse, in modo organico e coordinato, come argomenti di discussione nelle prossime assemblee nonché portarle a conoscenza delle Istituzioni di competenza (Osservatorio, FIGC, etc.) come problematica generale, senza quindi rendere identificabile la realtà in cui essa si è sviluppata; b. Commissione Comunicazioni, Stampa e Sponsorizzazioni: finalizzata alla ricerca e valutazione di partner e sponsor; finalizzata ad accrescere la visibilità dell’Associazione, a promuoverla sugli organi di stampa, a consentire maggiore operatività del sito e ad ottenere un riconoscimento da parte delle Istituzioni; c. Commissione Tecnico Scientifica: finalizzata ad analizzare la normativa vigente, proporre modifiche ed interpretazioni delle norme, collaborare col l’UNI, etc; 2. Le Commissioni Nazionali permanenti sono composte da almeno due membri all’interno del quale viene designato un Presidente di Commissione che ha il compito di coordinare i lavori della stessa e di farsi portavoce presso gli altri organi associativi e presso i vari Soci. 3. Le Commissioni non permanenti sono coordinate da un membro del Consiglio Direttivo o da altro Socio indicato da quest’ultimo. |
Articolo 19 Patrimonio e Bilancio 1. Nessun diritto può essere vantato sul patrimonio sociale dai singoli iscritti. 2. Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
3. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
4. L’esercizio sociale inizia il 1° agosto di ogni anno e termina il 31 luglio dell’anno successivo. 5. Il Consiglio Direttivo predispone entro 120 (centoventi) giorni il rendiconto dell'esercizio precedente e il rendiconto preventivo. Il rendiconto consuntivo e preventivo verranno sottoposti alla approvazione dell’Assemblea generale dei Soci entro 180 (centottanta) giorni dalla fine dell’esercizio a cui fa riferimento. 6. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili. |
Articolo 19 Patrimonio e Bilancio [omissis] |
Articolo 20 Scioglimento 1. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. 2. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà la devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla Legge. |
Articolo 20 Scioglimento [omissis] |
Articolo 21 Durata 1. L'Associazione ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli associati. |
Articolo 21 Deleghe 1. Fatti salvi i casi specificamente normati da Statuto e Regolamento, non sono ammesse deleghe.
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Articolo 22 Norme di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice civile e alle leggi in materia. 2. Il presente statuto entra immediatamente in vigore. |
Articolo 22 Revoche da cariche e incarichi 1. Cariche e incarichi conferiti al Socio da un Organo Associativo possono essergli revocati dallo stesso con atto motivato. |